Lo Studio Legale Raffaglio si occupa abitualmente di vertenze in materia di risarcimento del danno.

Vi sono due tipologie di risarcimento del danno a seconda che derivi da responsabilità contrattuale o da una responsabilità extracontrattuale.

Responsabilità contrattuale

Si ha una responsabilità contrattuale quando una delle parti non adempie, o adempie in modo non corretto, a un contratto. La parte che si sarà attenuta alle condizioni contrattuali non solo potrà chiedere l’adempimento alla controparte ma anche il risarcimento del danno.
Il codice civile (art.1218) dice:
il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.
In questo caso, è il creditore che deve provare l’inadempimento e l’entità del danno, mentre al debitore spetta dimostrare di non aver potuto onorare il contratto per cause a lui non imputabili.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale si ha quando un soggetto procura ad altri un danno e prescinde dall’esistenza di un contratto.
La responsabilità extracontrattuale è una categoria giuridica molto ampia. Ad esempio, sono responsabilità extracontrattuali quella dei genitori per danni causati dai loro figli minorenni, del proprietario di animali quando questi feriscono altre persone, del proprietario di un appartamento per il danno creato ad un altro all’interno di un condominio, del proprietario di un edificio il cui crollo abbia provocato danni a terzi, il danno da cose in custodia, il danno da responsabilità medica o subito a seguito di un sinistro stradale.
La responsabilità extracontrattuale è regolata dall’art.2043 del codice civile, in base al quale “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga chi ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

L’onere della prova

In caso di responsabilità extracontrattuale è la persona che agisce per ottenere il risarcimento a dover dimostrare non solo la fondatezza della pretesa ma anche la riconducibilità del danno al comportamento della controparte e deve quindi dimostrare che vi sia un nesso causale.

La prescrizione

Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni e “decorre dal momento in cui il danno si manifesta all’esterno divenendo oggettivamente percepibile e conoscibile” (Cass. n. 12666/2003; Cass. n. 5913/2000).

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