Comunione dei beni e matrimonio
La comunione dei beni è il regime patrimoniale in cui marito e moglie possiedono al 50% i beni dell’uno e dell’altra acquistati dopo il matrimonio. Questi aumenti del patrimonio possono derivare anche dall’attività separata di ciascuno dei due.
Gli acquisti effettuati durante il matrimonio come un’auto, un ciclomotore o anche solo un armadio per la casa, confluiscono nella comunione dei beni. Sono esclusi dalla comunione ovviamente i beni strettamente personali come gli abiti o i piccoli oggetti di uso personale di ciascuno dei coniugi.
Caratteristiche dei beni nel regime di comunione
La legge indica chiaramente i beni che devono essere considerati in comunione e quelli non in comunione, e ne definisce le loro caratteristiche.
I beni in comunione sono:
- beni che rientrano nella comunione fin dal loro acquisto (comunione immediata);
- beni che cadono in comunione soltanto al momento dello scioglimento della comunione stessa (comunione residuale).
I beni che non rientrano nella comunione sono esclusivamente i beni personali.
Comunione immediata
Nella comunione immediata dei beni, si inseriscono:
- gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio. In questa categoria rientrano ad esempio i mobili di casa acquistati (insieme o separatamente) dai coniugi, l’auto, la casa etc.
Si deve ben sapere e ricordare che
“anche se il bene è stato comprato da uno solo dei coniugi il bene farà parte anche del patrimonio dell’altro.”
- le aziende gestite da entrambi i coniugi costituite dopo il matrimonio:
Questa categoria è origine di facili contestazioni perché la legge non precisa le condizioni per cui si possa dire che l’azienda è gestita da entrambi i coniugi.
- gli utili e gli incrementi di aziende gestite da entrambi i coniugi anche se appartenenti ad uno di solo di essi prima del matrimonio. Uno dei coniugi è esclusivo titolare dell’azienda ma gli utili e gli incrementi riconducibili alla gestione di entrambi cadono in comunione dei beni.
Comunione residuale
I redditi dei singoli coniugi, frutto sia dei loro beni personali sia provenienti dell’attività separata di entrambi, non ricadono in maniera automatica nella comunione legale.
Tuttavia, tali beni non rientrano neppure tra i beni personali!
In pratica, al momento della separazione/divorzio i soldi presenti sul conto corrente, sia che appartengano solo al marito o solo alla moglie, devono essere divisi tra entrambi i coniugi.
I redditi già utilizzati, infatti, sono stati usati per acquistare beni di consumo e servizi o sono investiti (e diventano comuni) o ancora impiegati per l’acquisto di beni durevoli (in questo caso gli acquisti diventano comuni o personali, a seconda della loro natura)
I beni personali
I beni considerati personali sono:
- quelli di proprietà di ciascuno dei coniugi prima del matrimonio;
- quelli che ciascuno dei coniugi ha eventualmente acquisito durante il matrimonio in eredità o in donazione;
- quelli di uso personale o che sono da considerarsi necessari per l’esercizio di una professione. Fanno eccezione quelli destinati alla conduzione di un’azienda gestita da entrambi i coniugi;
- i beni ottenuti da ciascun coniuge a titolo di risarcimento danno e la pensione attinente alla perdita (parziale o totale) della capacità lavorativa;
- i beni acquisiti con il trasferimento di beni personali o con il loro scambio (ma questo deve essere espressamente dichiarato nell’atto di acquisto).
Se uno dei coniugi acquista un bene immobile o un bene mobile registrato (auto, moto, barca…) è esclusa la comunione del bene solo se vi è il consenso scritto dell’altro coniuge, che partecipa all’atto di acquisto e conferma che rientra nella categoria dei beni personali.
Il conto corrente e la comunione dei beni
Il codice civile è molto chiaro:
“rientrano nella comunione dei beni gli acquisti compiuti dai due coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio”. (Art. 177 lettera “A”);
rientrano nei beni comuni anche i proventi dell’attività lavorativa separata di ognuno, se allo scioglimento della comunione, non sono stati consumati.
Se una coppia è sposata in comunione dei beni, le somme di denaro sul conto corrente intestato al marito appartengono alla comunione stessa e spettano anche alla moglie. Allo stesso modo è valido il contrario.
Si tratta però di un diritto “virtuale”. Infatti, tale diritto non può essere esercitato quando la coppia è unita e sposata. Ad esempio, la moglie che dovesse chiedere al marito di dare a lei la metà dei soldi che lui ha versato in banca, al fine di spenderla per i suoi bisogni personali, avrebbe come risposta legittima un rifiuto. Nonostante la presenza della comunione, l’intestatario del conto non è tenuto a dividerne la giacenza durante il matrimonio.
I diritti del coniuge sulla metà delle somme depositate in banca dall’altro coniuge possono essere fatti valere ma solo in caso di separazione quando si procede alla divisione dei beni.
Come si dividono gli acquisti fatti durante il matrimonio, si dividono anche i soldi non ancora spesi, compresi quelli depositati sul conto corrente.
Acquisti con i soldi di un conto intestato ad un singolo coniuge
Se il conto corrente utilizzato da entrambi i coniugi è creato con i redditi di lavoro di uno solo dei due, il titolare del conto può spendere i soldi come vuole, senza dover rendere conto all’altro. L’altro coniuge, infatti, ne diventa titolare solo al momento della separazione ed il saldo attivo del conto verrà diviso tra i due solo allora (Trib. Padova, sent. n. 1981/2011).
ll conto corrente in comunione e morte di uno dei coniugi
Se il coniuge intestatario del conto corrente muore, il coniuge superstite ottiene subito la metà dei soldi presenti sul conto mentre l’altra metà dovrà dividerla con gli eredi.
La vendita di beni personali con accredito sul conto corrente in comunione
Cosa succede se uno dei due coniugi decide di vendere una casa acquistata prima di sposarsi e il denaro derivato dalla vendita è depositato sul conto corrente in comunione?
In questo caso, la legge prevede che il denaro ottenuto con la vendita dell’immobile resti al coniuge che ha venduto il bene personale. La casa, infatti, non rientrava nella comunione e non vi rientra neanche il relativo denaro derivato dalla vendita.