Successione ereditaria: tutto ciò che c’è da sapere
L’argomento delle successioni ereditarie è molto vasto. In questo articolo, cercheremo di fornire delle nozioni di base che possano dare un’idea di come “funziona” la legge in materia di eredità.
Eredi legittimi, eredi legittimari, la quota legittima e la quota disponibile
Prima di entrare nel vivo dell’argomento è per noi utile chiarire il significato di alcuni termini e la differenza tra eredi legittimi ed eredi legittimari.
I soggetti chiamati all’eredità dalla legge in assenza di testamento (o quando il testamento non preveda disposizioni per tutti i beni ereditari) sono denominati eredi legittimi (e coincidono in parte con i cosiddetti legittimari).
Gli eredi legittimi sono: il coniuge, i figli, gli ascendenti (genitori del defunto), i collaterali (cioè fratelli e sorelle), gli altri parenti
L’erede legittimario è invece colui al quale la legge garantisce obbligatoriamente una quota di eredità, indipendentemente dalle decisioni che il proprietario dei beni possa prendere attraverso la redazione di un testamento.
Gli eredi legittimari sono: il coniuge, i figli, e, in mancanza di figli, gli ascendenti (cioè i genitori del defunto). Se esistono figli del defunto morti prima di lui, i figli degli stessi (nipoti).
La quota vincolata per legge a favore dei legittimari è detta quota “legittima” o quota “di riserva”. La quota di patrimonio ereditario di cui il la persona che vuol fare testamento può disporre liberamente è invece detta quota “disponibile”.
Nell’ipotesi in cui la quota di legittima o di riserva non venga rispettata, la legge prevede dei rimedi, ovviamente giudiziali, affinché i soggetti lesi nei loro diritti possano recuperare la titolarità della quota di eredità che loro spetta.
E’ da ricordare che al coniuge spetta sempre il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza famigliare e il diritto d’uso sui mobili che la arredano.
Il patrimonio ereditario ed il testamento
Il patrimonio ereditario può essere distinto in due parti:
- la quota disponibile, della quale chi fa testamento è libero di disporre;
- la quota di legittima (o riserva), della quale chi fa testamento non può disporre perché spettante, per legge, ai legittimari.
Per quanto riguarda il contenuto del testamento, se è sempre possibile aggiungere e/o modificare le disposizioni nello stesso testo, non è possibile cancellarne delle parti.
Potrebbe essere opportuno redigere un nuovo testamento quando le modifiche tendono a cambiare in forma importante le proprie disposizioni. In questo caso è bene scrivere “revoco ogni mia precedente disposizione testamentaria”. Inoltre, buona cosa sarebbe depositare il testamento presso un Notaio. Questo ci permette di avere la certezza che il testamento sia reso noto cioè pubblicato. In questo caso si indica nello stesso un esecutore testamentario, ossia una persona di fiducia alla quale si avrà cura di esprimere in vita le proprie volontà.
Tre tipi di successione
- successione testamentaria:
si ha quando il defunto ha disposto nell’atto di testamento l’assegnazione del proprio patrimonio agli eredi ed a eventuali legatari;
- successione legittima:
in mancanza di un testamento (o nel caso di testamento dichiarato invalido), la legge individua gli eredi e assegna loro determinate quote di beni dell’asse ereditario.
La successione legittima può anche affiancare quella testamentaria, nel caso in cui il testamento non disciplini l’intero patrimonio del defunto, ma solamente una parte;
- successione necessaria:
è prevista quando il defunto abbia lasciato un testamento senza rispettare le quote garantite dalla legge ai cosiddetti eredi legittimari (cioè coloro a cui spetta in ogni caso di diritto una quota di eredità.)
Successione testamentaria
La successione testamentaria è quella che deriva dal testamento redatto dal defunto. Con il testamento la persona deceduta ha disposto dei propri beni per il periodo successivo alla morte.
Se vi è un testamento, la successione testamentaria prevale su quella di legge, a patto che il defunto non abbia leso le quote di eredità dovute agli eredi legittimari.
La successione testamentaria presuppone che colui che detta o redige di suo pugno il testamento sia nel pieno possesso delle sue facoltà per farlo.
Persone considerate incapaci di redigere un testamento
Il legislatore dispone che possono redigere un testamento tutte le persone che non siano state dichiarate incapaci dalla legge.
Sono identificati come incapaci di redigere testamento i seguenti soggetti:
- Minorenni;
- Interdetti per infermità mentale.
Queste persone diventano legalmente incapaci solamente al momento della pubblicazione della sentenza emessa nei loro confronti. Di conseguenza, il testamento, redatto anche durante la fase di giudizio, resta valido salvo si dimostri l’incapacità di intendere e di volere al momento della redazione dello stesso.
- Soggetti che, sebbene non interdetti, siano stati incapaci di intendere e volere al momento del testamento. In tal caso sarà a carico di chi intende dimostrare l’incapacità della persona che redige il testamento addurre elementi in tal senso.
Il testamento deve comunque sempre fare i conti con la successione necessaria, cioè con le quote riservate per legge ad alcuni eredi legittimari.
La legge, infatti, prevede che una determinata quota di eredità, detta “quota di riserva o quota di legittima”, sia sempre e comunque destinata a determinati soggetti, i così detti eredi legittimari.
La quota di legittima: è quella porzione di eredità di cui, colui che fa testamento non può disporre in nessun modo, nemmeno con donazioni eseguite in vita. La quota di legittima spetta per legge ai legittimari.
Successione legittima
La successione legittima è prevista dalla legge in assenza di testamento.
Nel determinare il “patrimonio ereditario” (detto asse ereditario) bisogna tener conto non solo dei beni di proprietà della persona al momento della morte, ma anche di quelli di cui egli si sia “spogliato” nel corso della propria vita.
Per capire se la quota legittima è rispettata, al valore dei beni lasciati si dovrà aggiungere quindi anche quello dei beni donati in vita.
Nell’ipotesi di una successione legittima vale il principio per cui, tra i parenti, il più vicino in grado esclude quelli che seguono. Gli eredi legittimi sono: il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali (fratelli e sorelle), gli altri parenti, ed infine… lo Stato.
Ordine e percentuale cui viene lasciata l’eredità agli eredi legittimi
I figli succedono in parti uguali.
Se non vi sono figli, in successione vi sono gli ascendenti (genitori del defunto, e, se ci sono, i loro genitori) per stirpi. In pratica, metà dell’eredità va agli ascendenti paterni e metà agli ascendenti materni. In tal caso il patrimonio ereditario è diviso a metà tra i due gruppi di ascendenti e non in base al loro numero.
Se gli ascendenti non sono di grado uguale, ad esempio una madre e un nonno, l’ascendente più vicino, la madre, esclude l’altro. Ciò avviene indipendentemente dalla stirpe di appartenenza.
In assenza di figli, genitori o ascendenti: succedono i fratelli e le sorelle in parti uguali. In assenza di fratelli, o loro discendenti, la successione si apre in favore di altri parenti, non oltre il sesto grado.
Il coniuge:
- se concorre per l’eredità con un figlio, ha diritto a metà del patrimonio;
- se concorre con più figli a un terzo;
- se concorre con ascendenti legittimi o fratelli e sorelle del defunto, ha diritto a due terzi dell’eredità.
In mancanza di figli, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge spetta l’intero patrimonio.
In mancanza di parenti entro il sesto grado, erede è lo Stato, il quale, però, non risponde dei debiti ereditari oltre il valore di quanto ha ricevuto.
Successione necessaria
La successione necessaria si ha quando il defunto ha lasciato i propri beni violando le quote dovute per legge.
Per determinare la quota di cui chi ha fatto testamento può disporre liberamente (quota disponibile), si conteggiano tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte e si detraggono i debiti. Vanno inoltre calcolati anche i beni che il defunto abbia lasciato come donazione quando era ancora in vita. Da qui, si calcola la quota di cui il defunto poteva disporre “a piacimento”, cioè la cosiddetta quota disponibile.
Un esempio pratico, può far comprendere meglio la successione necessaria.
Il Sig. XY lascia alla sua morte un patrimonio residuo del valore di “120”. I suoi debiti ammontano invece a “20” e mentre era ancora in vita ha effettuato donazioni per “40”. L’unico erede legittimario è la moglie, la Sig.ra AB.
La quota destinata alla Sig.ra AB è così calcolata:
- art. 556 c.c.: quota patrimonio residuo 120
quota debiti 20
quota donata “40”
- al patrimonio va sottratto il debito (120-20=100) e
- alla somma ottenuta va sommato quanto donato (100+40=140)
- art. 540 c.c.: a favore del coniuge, Sig.ra AB è riservata la metà del patrimonio calcolato al punto 1 (140:2) per cui la Sig.ra AB ha diritto a “70”
Nel caso i “70” non fossero disponibili nella quota del patrimonio residuo, la Sig.ra AB potrà agire nei confronti di quelle persone che hanno ricevuto donazioni dal Sig. XY mentre era in vita.
Impugnare un testamento
vizi che possono portare all’impugnazione di un testamento sono di quattro tipi:
- di forma: riguardano l’autenticità della firma e la presenza dei testimoni nel testamento pubblico;
- di contenuto: difforme alle disposizioni di legge;
- difetto di capacità: se, ad esempio, il testamento è redatto da un minore o da persona incapace di intendere e volere;
- violenza, errore e dolo: nella redazione del contenuto.
Può impugnare un testamento chiunque abbia un interesse concreto e diretto. Con l’impugnazione possono essere citati tutti gli eredi o coeredi e anche i legatari, cioè coloro che acquisiscono specifici diritti ereditari, beni o quote di patrimonio.
L’impugnazione del testamento può essere di due tipologie
- Impugnazione per chiedere la nullità del testamento: la nullità si ha esclusivamente quando il contenuto del testamento presenta gravi difetti di forma (es. manca la firma) o è contrario alla legge. Per richiedere la nullità non ci sono termini di prescriziona ma non può essere chiesta da chi, pur conoscendo la causa di nullità, ha dato comunque esecuzione al testamento o lo abbia confermato.
- L’annullabilità di un testamento è l’azione che viene portata avanti quando si ritiene che chi sta dettando il testamento al momento della sottoscrizione non fosse capace di intendere e volere. Questo si può verificare se una persona fosse affetta da malattia grave o sotto effetto di droghe, o non avesse la capacità di agire per testare, come nel caso dei minori. L’azione di annullabilità del testamento si prescrive dopo cinque anni dalla lettura del testamento da parte del notaio.
Il testamento può essere impugnato anche dopo la formale accettazione dello stesso dinanzi al notaio.
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