Diritto all’Oblio: cos’è e come esercitarlo
Nell’era digitale, in cui la diffusione e la persistenza delle informazioni online hanno creato nuove sfide per la protezione della privacy e della dignità umana, assume grandissima rilevanza il cosiddetto “diritto all’oblio”. Il diritto all’oblio è sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 16/678 (GDPR) ed è denominato “diritto alla cancellazione”.
Il concetto di diritto all’oblio ha però radici profonde nel diritto europeo, con il Tribunale di Giustizia dell’Unione Europea (CJEU) che ha sancito il diritto di un individuo di richiedere la rimozione di informazioni personali obsolete o irrilevanti dai risultati dei motori di ricerca, in particolare nel caso Google Spain v. AEPD e Mario Costeja González nel 2014. Questo caso ha stabilito un precedente importante, riconoscendo il diritto degli individui di controllare la diffusione delle proprie informazioni personali online.
In seguito a questa sentenza, il Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) dell’Unione Europea, entrato in vigore nel 2018, ha ulteriormente rafforzato il diritto all’oblio, stabilendo norme più stringenti sulla protezione dei dati personali e concedendo agli individui il diritto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali in determinate circostanze. I motori di ricerca come Google hanno sviluppato procedure per gestire le richieste di rimozione dei risultati di ricerca in conformità con le leggi sulla privacy. Queste procedure contemplano la valutazione specifica di ogni richiesta, considerando la rilevanza e l’interesse pubblico delle informazioni coinvolte.
Dal 1° gennaio 2023 è entrata in vigore la riforma della giustizia Cartabia, con importanti novità anche sull’esercizio del diritto all’oblio. Con questa riforma, infatti, la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, oppure un provvedimento di archiviazione, può richiedere che i propri dati personali contenuti nella sentenza non vengano indicizzati o che sia disposta la deindicizzazione. Nei tre giorni successivi alla conclusione favorevole del processo penale, l’interessato può chiedere e ottenere un provvedimento di deindicizzazione dalla Cancelleria del Giudice che ha emesso la sentenza di assoluzione o il decreto di archiviazione.
Nel caso di richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione, la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento appone e sottoscrive la seguente annotazione: «Il presente provvedimento costituisce titolo per ottenere, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, un provvedimento di sottrazione dell’indicizzazione, da parte dei motori di ricerca generalisti, di contenuti relativi al procedimento penale, rispetto a ricerche condotte a partire dal nominativo dell’istante». In caso di inottemperanza da parte della cancelleria, sarà possibile procedere con un ricorso per ottemperanza avanti al Tar.
Strategie Legali per la Rimozione di Informazioni da Internet
La rimozione di informazioni da Internet, in conformità con il diritto all’oblio e altre leggi sulla privacy, richiede un approccio strategico e specifiche azioni.
L’avvocato può adottare diverse strategie per ottenere la rimozione di informazioni dannose o inappropriate:
1. Valutazione della Legittimità della Richiesta:
Prima di avanzare una richiesta di rimozione, l’avvocato valuta approfonditamente la legittimità della richiesta in base alla normativa applicabile ed al tipo di informazione presente in Internet.
2. Comunicazione con il Gestore della Piattaforma:
Se l’avvocato ritiene che si possa legittimamente chiedere la rimozione dei dati, può iniziare contattando il gestore della piattaforma o il webmaster per richiedere la rimozione delle informazioni.
3. Richiesta ai Motori di Ricerca:
Nel caso in cui le informazioni siano elencate nei risultati di ricerca dei motori di ricerca, l’avvocato presenterà richieste di rimozione ai motori di ricerca stessi, in conformità con le procedure stabilite dalle leggi sulla privacy e dal diritto all’oblio.
4. Azioni giudiziarie:
Se la rimozione delle informazioni non viene ottenuta in via amichevole perché non si ottiene risposta, oppure è negativa, è possibile presentare un reclamo al Garante Privacy. A seguito dell’esito negativo di un reclamo, l’interessato potrà rivolgersi ad un avvocato che ricorrerà all’autorità giudiziaria contro la decisione assunta dal Garante della privacy.
Quando non si può ottenere la deindicizzazione dei dati?
Il diritto alla deindicizzazione non può essere soddisfatto quando vi siano esigenze prevalenti, dettagliatamente indicate all’art. 17:
- l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
- l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
- motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica;
- fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici;
- l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.