Differenza tra Unioni Civili e Convivenze di Fatto
Con l’entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76, comunemente nota come legge Cirinnà, l’Italia ha riconosciuto legalmente due forme di convivenza: le unioni civili e le convivenze di fatto. Queste due istituzioni, sebbene abbiano elementi in comune, presentano differenze significative che è fondamentale comprendere per chi intende stabilire una relazione da ufficializzare con il proprio partner.
Cosa sono le unioni civili
Le unioni civili rappresentano una forma di tutela giuridica per coppie dello stesso sesso che scelgono di vivere insieme in una relazione stabile ma senza contrarre matrimonio. L’atto di unione civile conferisce ai partner una serie di diritti e doveri molto simili a quelli del matrimonio, tra cui:
- Diritti Patrimoniali: Le parti di un’unione civile hanno il diritto di ereditare l’uno dall’altro in caso di decesso senza testamento, nonché il diritto di usufruire dei benefici fiscali previsti per i coniugi.
- Diritti Previdenziali: Hanno accesso ai benefici previdenziali in caso di decesso di uno dei partner.
- Diritti Successori: Possono designarsi reciprocamente come eredi nei testamenti.
- Diritti Relativi alla Salute: Hanno il diritto di prendere decisioni mediche per l’altro partner in caso di incapacità, nonché il diritto di visitare l’altro in ospedale.
- Diritti Abitativi: Hanno diritto alla casa coniugale in caso di separazione. Per contrarre un’unione civile, le coppie devono rispettare determinati requisiti e formalità previsti dalla legge, inclusa la registrazione presso un ufficio dello stato civile.
Cosa sono le convivenze di fatto
Le convivenze di fatto, invece, si riferiscono a coppie maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, da matrimonio o da un’unione civile, ma con stessa residenza e specifica dichiarazione anagrafica in tal senso (solitamente un’autocertificazione in carta libera, presentata al comune di residenza, nella quale i conviventi dichiarano di convivere allo stesso indirizzo.
Il Comune, una volta abbia provveduto agli opportuni accertamenti, rilascerà il certificato di residenza e stato di famiglia. Non sono considerate convivenze di fatto quelle in cui uno dei conviventi sia separato dal precedente coniuge ma non divorziato. Le convivenze di fatto godono, grazie alla Legge Cirinnà, di una serie di tutele concrete:
- La possibilità di astenersi durante un processo penale di testimoniare contro il compagno o la compagna.
- L’accesso alla procreazione assistita.
- La possibilità di nominare un amministratore di sostegno per il partner.
- L’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli riconosciuti dalla coppia.
- La facoltà di subentrare nel contratto di affitto intestato al partner se costui venga a mancare.
- L’accesso alle prestazioni dello stato sociale, come l’assegnazione di una casa popolare.
- La possibilità di accogliere in affido un minore privo di una famiglia in modo temporaneo.
- La tutela possessoria della casa nella quale la coppia convive.
- Il diritto al risarcimento del danno subito dal partner, ad esempio, se resta vittima di un incidente mortale o di un omicidio.
- La tutela contro la violenza domestica.
- Se la casa nella quale si è svolta la convivenza è in affitto, alla morte di uno il convivente sopravvissuto ha diritto di subentrare nel contratto sino alla sua naturale scadenza.
- Se uno dei due conviventi muore per fatto illecito altrui, ad esempio un incidente stradale, il superstite ha diritto ad essere risarcito allo stesso modo di un coniuge. Il diritto al
risarcimento si ha se la convivenza sia stabile e faccia ritenere che sarebbe continuata nel tempo.
Il reato di maltrattamenti in famiglia si può configurare anche nella convivenza. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza, ma gli aspetti non patrimoniali non possono essere oggetto di un contratto di convivenza. È importante sottolineare che comunque le convivenze di fatto non offrono la stessa protezione legale delle unioni civili o dei matrimoni, e molti diritti e doveri che derivano da queste ultime possono essere negati alle coppie conviventi.
Le coppie di fatto non hanno invece diritto:
- A non essere traditi. Non sussiste l’obbligo alla reciproca fedeltà.
- All’assegno di mantenimento successivo alla separazione, relativo in modo esclusivo alle coppie sposate, né agli alimenti, salvo che tra le parti non intercorra un diverso accordo scritto.
- All’eredità del convivente defunto, a meno che lo stesso non faccia testamento, ma anche in questo caso, non può spettare più della quota disponibile, non essendo il convivente un erede legittimario.
- Alla pensione di reversibilità.
- Alla possibilità di costituire un fondo patrimoniale, diretto in modo esclusivo alle coppie sposate. La legge consente di costituire un vincolo di destinazione o istituire un trust nel caso si intendessero tutelare gli interessi di figli nati dall’unione.