Il diritto del lavoro riguarda le norme che regolano il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore.
Lo studio dell’Avv. Paola Raffaglio presta la propria assistenza e consulenza nell’ambito civilistico e del diritto del lavoro. Il diritto del lavoro riguarda le norme che regolano il rapporto tra il datore di lavoro e il lavoratore. L’avvocato del lavoro si occupa quindi di vertenze come i licenziamenti, i trasferimenti, i contratti, gli infortuni sul lavoro, il mobbing. Anche nell’ambito del diritto del lavoro è fondamentale essere tempestivi, poiché ci sono dei termini da rispettare per legge.
Lo studio dell’Avv. Paola Raffaglio può assistervi in tutte le fasi in cui si sviluppa la relazione lavorativa, sia che siate datori di lavoro che lavoratori. Diamo assistenza legale anche ai Quadri e ai Dirigenti nella gestione del rapporto di lavoro e nella gestione di un’eventuale cessazione di questo. La nostra assistenza legale si estende anche a chi è vittima di un infortunio, di una malattia professionale o di mobbing. E’ possibile sottoporre alla nostra valutazione contratti di lavoro di ogni genere. Lo Studio legale Raffaglio può assistere i lavoratori precari ed esaminare la possibilità di impugnare i contratti per ottenere il posto di lavoro a tempo indeterminato e un risarcimento del danno.
Anche chi lavora in nero si può rivolgere allo studio dell’Avv. Paola Raffaglio per ottenere le eventuali differenze retributive e il pagamento dei contributi non versati. Lo Studio legale Raffaglio segue anche i lavoratori che vogliano ottenere il riconoscimento di un livello contrattuale superiore e recuperare le differenze retributive, chi voglia impugnare un licenziamento ingiusto perché non sorretto da giusta causa o giustificato motivo, o chi desideri recuperare gli stipendi non pagati.
Diritto del lavoro – Consulenza per aziende
Lo studio assiste le aziende nelle controversie relative al rapporto di lavoro, nell’ambito di:
- Redazione dei contratti e lettere di incarico
- Recesso e risoluzione contrattuale – dimissioni
- Licenziamenti individuali per giusta causa e/o giustificato motivo
- Legge Fornero o Jobs Act
- Cause di lavoro
- Rapporti di agenzia
Diritto del lavoro – Consulenza per dipendenti
Lo studio assiste i dipendenti nelle controversie relative al rapporto di lavoro, in particolare nell’ambito di:
- Impugnazione del licenziamento
- Mobbing
- Recesso dal contratto (dimissioni)
- Legge Fornero e Jobs Act
Lavoro “in nero”
Lo studio dell’Avv. Paola Raffaglio tutela anche coloro che lavorano in nero. Il lavoratore dovrà raccogliere tutti gli elementi per provare l’esistenza del rapporto di lavoro, le modalità con cui si svolge (orari, direttive, pagamenti). In questo modo sarà possibile promuovere una causa volta ad accertare la sussistenza del rapporto lavorativo e conseguire le differenze retributive nonché la regolarizzazione dei contributi.
Licenziamento
Il licenziamento può avvenire per motivi dipendenti dal datore di lavoro, ad esempio per la crisi dell’impresa, la soppressione della posizione, una più efficiente collocazione delle risorse. In questi casi si parla di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
In altri casi il licenziamento può essere legato a motivi riconducibili al lavoratore, quali inadempienze ai propri obblighi. In questo casi si parla di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
Come deve essere comunicato il licenziamento
Il licenziamento va comunicato per iscritto e ne vanno indicati i motivi. Se questi non sono veri, il lavoratore, tramite il proprio avvocato di fiducia, lo deve impugnare entro sessanta giorni con atto scritto. Vi saranno poi 180 giorni di tempo in cui il lavoratore attraverso il suo legale dovrà dare corso al giudizio avanti al Tribunale.
Bisogna ricordare che c’è una grossa differenza tra aziende con più di 15 dipendenti e aziende con meno di 15 dipendenti. Anche per i lavoratori vi sono differenze tra chi è stato assunto prima o dopo il 7 marzo 2015.
Demansionamento e mobbing
Il lavoratore nel corso della sua vita professionale potrebbe trovarsi a subire condotte negative da parte del datore di lavoro come il demansionamento e il mobbing.
Demansionamento: il datore di lavoro priva il lavoratore delle mansioni che caratterizzano il suo profilo professionale riconosciuto nel contratto.
Mobbing: è un insieme di condotte poste in essere dal superiore gerarchico o da colleghi del lavoratore, con natura ostile, offensiva e/o di scherno, che si ripete frequentemente per un periodo significativo e che comporta nel lavoratore l’insorgenza di un pregiudizio psico-fisico.
In questi casi è fondamentale dimostrare quanto lamentato. Il lavoratore deve quindi redigere una cronistoria quotidiana degli episodi e raccolga il maggior numero possibile di prove che possano dimostrare quanto accaduto. Se quindi insorgerà un danno psico-fisico dimostrabile, originato dalle condotte “demansionanti” e “mobbizzanti”, sarà possibile promuovere un giudizio volto ad ottenere un risarcimento dei danni subiti sia patrimoniali (danni alla professionalità, costi sostenuti per le cure mediche, etc.) che non patrimoniali (danno biologico, danno esistenziale e morale).
Diritto del lavoro e COVID-19
In questo periodo di emergenza sanitaria ha assunto rilevanza primaria lo Smart working. Si tratta di una particolare modalità di esecuzione del lavoro subordinato promossa dalla legge n. 81 del 2017.
Il DECRETO LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 “c.d. Decreto cura Italia” all’art. 39 ha previsto che fino al 30 aprile 2020 i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all’art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, hanno diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, compatibilmente con le caratteristiche della prestazione lavorativa. I lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa hanno la priorità nell’accoglimento delle domande per lo svolgimento della prestazione nelle modalità di lavoro agile.
Le caratteristiche del lavoro agile sono stabilite dall’art. 18 della legge 81/2017: è una modalità di svolgimento del lavoro subordinato; è stabilita mediante accordo delle parti; può avere un’organizzazione anche per fasi, cicli e obiettivi; è senza precisi vincoli di orario o luogo di lavoro; può avere una prestazione svolta in parte all’interno ed in parte all’esterno dei locali aziendali; può essere senza una postazione fissa, anche con l’utilizzo di strumenti tecnologici.
Licenziamenti ai tempi del COVID-19
Il D.L. 18/2020 “Cura Italia” ha previsto all’art. 46, il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo, quindi dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, ed ha sospeso tutte le procedure di licenziamento (sia in riferimento ai licenziamenti collettivi, sia a quelli individuali per giustificato motivo oggettivo) avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Per quanto riguarda i licenziamenti collettivi, il divieto ha effetto sia con riferimento alle imprese che al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria non sono in grado di assicurare la ripresa piena dell’attività ai propri dipendenti e non hanno la possibilità di ricorrere a misure alternative, sia per quelle imprese che, in conseguenza di una riduzione o di una trasformazione di attività, intendono effettuare almeno 5 licenziamenti nell’arco di 120 giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell’ambito del territorio della stessa provincia, e tutto ciò a prescindere dal numero di lavoratori assunti dall’azienda.
Il decreto “Cura Italia” proibisce invece il licenziamento individuale per ragioni riguardanti l’attività produttiva: quindi non è possibile licenziare il lavoratore a seguito di chiusura di un reparto, per ragioni economiche, o per motivi inerenti il COVID-19. Potranno invece essere intrapresi licenziamenti comminati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo.
In questi casi è fondamentale dimostrare quanto lamentato. Il lavoratore deve quindi redigere una cronistoria quotidiana degli episodi e raccolga il maggior numero possibile di prove che possano dimostrare quanto accaduto. Se quindi insorgerà un danno psico-fisico dimostrabile, originato dalle condotte “demansionanti” e “mobbizzanti”, sarà possibile promuovere un giudizio volto ad ottenere un risarcimento dei danni subiti sia patrimoniali (danni alla professionalità, costi sostenuti per le cure mediche, etc.) che non patrimoniali (danno biologico, danno esistenziale e morale).
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