Affido dei minori
Nel 2006 è stata introdotta in Italia la Legge n.54 che ha modificato l’affidamento dei figli in caso di separazione, introducendo il concetto di una pari responsabilità nell’educazione di questi.
Oggi il 95% dei figli viene affidato ad entrambi i genitori, anche in caso di accesa conflittualità, nel rispetto dell’idea che ogni figlio abbia bisogno della cosiddetta bi-genitorialità.
La regola prioritaria dell’affidamento condiviso ad entrambi i genitori è derogabile solo dove la sua applicazione risulti contraria all’interesse del minore. L’interesse del minore costituisce esclusivo criterio di valutazione del Giudice.
Accesa conflittualità tra i genitori: cosa può accadere?
L’affido condiviso non è impedito dalla conflittualità esistente fra i coniugi. Può però risultare che uno dei genitori manifesti carenze o inidoneità educative tali da rendere l’affidamento condiviso pregiudizievole per il minore e in questi casi non è quindi possibile.
L’accesa conflittualità tra i due genitori può giustificare la revoca dell’affidamento condiviso se pone in serio pericolo lo sviluppo psico-fisico dei figli al punto da pregiudicare il loro superiore interesse.
In caso di genitori fortemente conflittuali, il Tribunale può decidere di ricorrere a soluzioni alternative all’affido condiviso, come ad esempio:
- affidamento esclusivo ad uno dei genitori;
- collocazione temporanea presso un centro di accoglienza;
- affidamento ai servizi sociali o a un soggetto terzo, attribuendo a questi l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e individuando una serie di prescrizioni che il terzo affidatario deve seguire nell’esercizio del proprio mandato.
Nei casi più gravi può essere pronunciata anche d’ ufficio la decadenza dalla responsabilità genitoriale con la nomina di un tutore che assumerà ogni decisione occorrente alla educazione, istruzione e salute del bambino.
Le violenze usate da un genitore sull’altro alla presenza dei figli sono estremamente rilevanti ai fini dell’accertamento di un pregiudizio.
Affido esclusivo dei genitori
L’affido esclusivo dei minori a un genitore è previsto quando il giudice ritenga che l’affidamento anche all’altro sia contrario agli interessi del figlio/figli.
Il criterio fondamentale per l’affido dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale dei figli. Ciò può avvenire indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
L’affidamento esclusivo è una soluzione eccezionale.
E’ consentito esclusivamente ove risulti una grave condizione di carenza o inidoneità educativa tale da rendere l’affidamento condiviso dannoso e contrario all’interesse esclusivo del minore.
L’affidamento esclusivo deve essere particolarmente motivato.
L’affidamento esclusivo non significa che il genitore non affidatario non possa più vedere il figlio. L’affidamento esclusivo è un provvedimento che modifica l’esercizio della responsabilità del genitore non affidatario.
Il genitore affidatario dovrà attenersi alle condizioni determinate dal giudice. L’altro genitore ha sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione dei figli e può ricorrere al Giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli.
Nell’affido esclusivo si deve rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio.
Esempi di casi in cui un Tribunale ha deciso di disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore:
- quando il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
- quando un genitore risulti adottare cure eccessive, sottoponendo il bimbo ad uno stress continuo e non consentendogli una vita armonica e serena;
- quando un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale;
- quando il padre, che non ha mai corrisposto l’assegno di mantenimento in favore del figlio, ha esercitato in modo discontinuo anche il diritto di visita;
- quando vi sia verso il minore un totale disinteressamento da parte di uno dei genitori. Ad esempio, quando un genitore non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (es. nascita, battesimo, …) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale;
- quando un genitore, privo di una propria abitazione, chiede ospitalità a parenti ed amici e costringe il minore a duplicare con lui ogni condotta tenuta presso l’altro genitore (es. due turni scolastici, due attività sportive, due diete alimentari);
- quando uno dei genitori sia stato violento nei confronti dell’altro alla presenza dei figli;
- quando vi siano perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori;
- quando sia necessario evitare che un genitore possa privare l’altro dei contatti con il figlio.
Esempi di casi in cui un Tribunale ha deciso di NON disporre l’affidamento esclusivo ad un solo genitore:
- a fronte della (presunta) relazione omosessuale di uno dei genitori, non incidendo ciò di per sé sul rapporto genitori/figli e sull’equilibrato sviluppo psicofisico dei minori;
- nel caso in cui uno dei genitori aderisca ad una confessione religiosa diversa da quella cattolica (es.: Testimoni di Geova), se entrambi i genitori risultano legati ai figli e capaci di accudirli nella quotidianità;
- in caso di distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori: detta distanza incide soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore;
- per la mera scarsa presenza relazionale e non oggettiva di un genitore, peraltro né incapace, né pericoloso, nei confronti della prole;
- qualora un giovane padre affidi con assiduità le cure del figlio in tenerissima età alla nonna paterna;
- quando uno dei genitori svolga una attività lavorativa moralmente discutibile, in quanto non necessariamente sintomo di personalità non affidabile nei confronti dei figli.