Separazione giudiziale: tutto quello che occorre sapere
Nell’eventualità in cui due coniugi non riescano a pervenire a una separazione consensuale, si rende necessario attivare un altro iter, quello della separazione giudiziale. Tale soluzione viene prospettata anche nei casi in cui per una delle due parti in causa sussistano le ragioni per richiedere l’addebito della separazione.
Separazione giudiziale: leggi e procedura
La separazione giudiziale è regolamentata dall’articolo 151 del codice civile e dall’articolo 473 e seguenti del codice di procedura civile.
Si tratta di un procedimento civile contenzioso che viene avviato tramite ricorso.
Come detto, la separazione giudiziale è lo strumento normativo utilizzato quando marito e moglie non sono in grado di trovare un accordo in merito agli assegni di mantenimento, all’affidamento dei figli e ad altre questioni rilevanti ai fini della separazione; tuttavia, in caso di accordo durante la causa, la separazione può sempre essere convertita da giudiziale a consensuale.
L’iter processuale della separazione giudiziale
Successivamente all’accoglimento dell’istanza, il Presidente del Tribunale procede all’emissione di un decreto, in cui fissa la data dell’udienza (entro 90 giorni dalla presentazione del ricorso), alla quale dovranno presenziare entrambi i coniugi con i rispettivi difensori. Le parti devono comparire personalmente, salvo gravi e comprovati motivi. Prima dell’udienza di comparizione, gli avvocati depositeranno vari atti processuali.
All’udienza di prima comparizione il Giudice tenta la conciliazione. Può inoltre formulare una motivata proposta conciliativa della controversia. Se nulla di ciò conduce all’accordo, la causa procede con il proprio iter.
All’udienza di prima comparizione Il giudice, sentite le parti e i rispettivi difensori e assunte ove occorra sommarie informazioni, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che ritiene opportuni nell’interesse delle parti, nei limiti delle domande da queste proposte, e dei figli. Quando pone a carico delle parti l’obbligo di versare un contributo economico, il giudice determina la data di decorrenza del provvedimento, con facoltà di farla retroagire fino alla data della domanda. Allo stesso modo provvede se una delle parti non compare senza giustificato motivo.
L’ordinanza costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale e conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo, finché non sia sostituita con altro provvedimento.
Con l’ordinanza, il giudice provvede sulle richieste istruttorie e predispone il calendario del processo, fissando entro i successivi novanta giorni l’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi.
Quando la causa è matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, il giudice, fatte precisare le conclusioni, pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma e ordina la discussione orale della causa nella stessa udienza o, su istanza di parte, in un’udienza successiva e, all’esito, trattiene la causa in decisione. Il giudice delegato si riserva di riferire al collegio per la decisione. Allo stesso modo si procede quando può essere decisa la domanda relativa allo stato delle persone e il procedimento deve continuare per la definizione delle ulteriori domande.
Separazione giudiziale con addebito
L’articolo 151 del codice civile regolamenta, al comma 2, la possibilità di richiedere l’addebito della separazione. Perché sussistano le condizioni per l’ottenimento della separazione con addebito, deve essere accertata, da parte di uno dei due coniugi, la violazione dei doveri derivanti dal matrimonio. Tali doveri sono elencati nell’art.143 del Codice Civile e sono rappresentati dagli obblighi di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell’interesse della famiglia e di coabitazione.
Separazione e divorzio
In caso di separazione giudiziale, la domanda di divorzio può essere presentata a distanza di 1 anno dall’udienza di prima comparizione davanti al Tribunale. In caso di separazione consensuale, tali termini si accorciano a 6 mesi.
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