INFORMATI E SPOSATI
Moltissime coppie, se non tutte, affrontano il matrimonio senza avere un’idea ben chiara delle conseguenze di questo passo dal punto di vista giuridico. E’ invece molto utile avere una serie di informazioni generali per poter gestire al meglio sia la “buona” che la “cattiva” sorte, ed affrontare in modo consapevole una delle scelte più importanti nella vita di ognuno di noi.
In questo articolo daremo qualche idea generale, che dovrà essere personalizzata in base alla specifica situazione, personale e patrimoniale, dei futuri sposi.
REGIME PATRIMONIALE
COMUNIONE O SEPARAZIONE DEI BENI?
La scelta del regime patrimoniale è fondamentale. Infatti il tipo di regime scelto può influenzare anche il patrimonio personale degli sposi.
Scegliendo ad esempio la comunione dei beni vi è il rischio che i debiti contratti da uno solo degli sposi coinvolgano direttamente anche il patrimonio dell’altro, con le conseguenze che possiamo immaginare. Con la separazione dei beni invece il patrimonio personale di ciascuno degli sposi rimane tale, a prescindere dalle scelte lavorative o personali dei coniugi, e difficilmente si rischia che i debiti contratti da uno dei due possano influenzare la sfera patrimoniale dell’altro.
Se uno dei coniugi svolge una professione passibile di responsabilità, e quindi di eventuali richieste di risarcimento dei danni, si consiglierà sempre la separazione dei beni, di modo che qualsiasi evento negativo possa riguardare quel coniuge non possa riflettersi economicamente anche sull’altro.
Nella comunione dei beni, inoltre, bisogna ricordarsi che gli acquisti di beni immobili (case) fatti durante il matrimonio da uno degli sposi cadono automaticamente in comunione, salvo specifica e diversa dichiarazione (ma non è una questione così semplice). Anche i beni mobili (oggetti, ma anche arredi, e qualsiasi altro bene) ed i beni mobili registrati (automobili, moto, barche…) acquistati durante il matrimonio cadono nella comunione, per cui anche se intestati formalmente ad uno solo dei coniugi, il loro “valore” è da considerarsi di proprietà al 50% di entrambi i coniugi.
Per tutti questi motivi chiedere una consulenza preliminare ad un avvocato è sempre una buona idea.
CASA CONIUGALE
PROPRIETÀ, COMPROPRIETÀ O AFFITTO?
Anche la decisione sull’abitazione dove gli sposi andranno ad abitare durante il matrimonio può avere delle grandi ripercussioni nella gestione di un’eventuale crisi coniugale, perché saranno diversi i casi in cui la casa sia in proprietà di un solo coniuge, in comproprietà con l’altro, oppure magari in affitto.
Quindi anche per decidere quale strada intraprendere, sarebbe opportuno fare delle riflessioni alla luce della situazione personale ed economica delle parti, oltre che avere un’idea di cosa può accadere in caso di separazione e presenza di figli. Se infatti è abbastanza scontato (anche se oggi meno, rispetto al passato) che la casa verrà assegnata alla madre che sia collocataria prevalente dei figli, e ciò a prescindere da chi sia l’effettivo proprietario, non è altrettanto scontato “fare i conti” tra i coniugi in caso di messa in vendita di una casa cointestata, per il cui acquisto siano magari anche stati utilizzati dei fondi provenienti dai parenti di uno o entrambi i coniugi, o nel cui acquisto uno dei due coniugi abbia conferito un importo maggiore di denaro rispetto all’altro. Onde evitare di trovarsi in difficoltà al momento della crisi coniugale, è opportuno fare delle riflessioni approfondite prima di procedere all’acquisto.
ELARGIZIONE DI DENARO TRA CONIUGI
Un altro argomento che la maggior parte del privato cittadino non conosce è come verranno gestite, nella triste ipotesi di una separazione e divorzio, le elargizioni in denaro avvenute nel corso della vita matrimoniale. Gli sposi dovrebbero essere consapevoli che non è (giuridicamente) possibile al termine di un matrimonio fare i conti di ciò che ha speso uno piuttosto che l’altro coniuge durante la gestione ordinaria della vita coniugale. Spesso anche elargizioni consistenti potrebbero non essere passibili di restituzione. Un esempio classico è l’apporto economico dato da un coniuge per la ristrutturazione della casa di proprietà dell’altro. Molte sono le sentenze che negano la restituibilità, trattandosi di obbligazioni cosiddette “naturali”.
Questi suggerimenti non vogliono certo essere un invito all’affrontare il matrimonio prevenuti o a non sposarsi. Essere correttamente informati può aiutare entrambe le parti: si può evitare così di commettere grossi errori e gestire più facilmente un’eventuale crisi matrimoniale senza aggiungere al dolore di vedere un matrimonio che finisce anche problematiche di tipo economico. Tutto ciò è utile anche nell’ottica di mantenere i rapporti il più sereni possibile per il bene dei figli che sovente sono partecipanti incolpevoli della separazione/divorzio.
PATTI PRE MATRIMONIALI
Nel nostro ordinamento giuridico non sono permessi e probabilmente non lo saranno mai.
Non sono permessi nel senso che, se fatti, sono semplicemente nulli, non hanno alcun valore giuridico. Gli unici accordi tra coniugi che hanno valore (infatti non si tratta in senso stretto di patti pre matrimoniali) sono quelli che riguardano la regolazione di rapporti patrimoniali estranei all’eventuale mantenimento del coniuge o dei figli, una volta sopraggiunta la crisi matrimoniale.
Un esempio: un coniuge può prestare del denaro all’altro prendendo poi accordi scritti per la restituzione e ciò rappresenta un accordo valido. Non si potrà però mai decidere che, avendo ad esempio il marito donato un immobile alla moglie durante il matrimonio, in caso di separazione/divorzio costui (avendo donato l’immobile) non sarà tenuto a versare il mantenimento per la moglie o, peggio, per i figli. Per i figli, inoltre, il mantenimento, che sia diretto od indiretto, è sempre dovuto, e non negoziabile dalle parti, perché a tutela di soggetti minorenni.