Mutuo cointestato e separazione: cosa succede?
Il mutuo cointestato è un mutuo che coinvolge più persone. È un contratto che si instaura tra te, il tuo coniuge o partner e la Banca. Con il Ddl Cirinnà del 2016 è prevista la possibilità di accendere un mutuo cointestato anche a chi sceglie le unioni civili.
I mutui cointestati permettono anche delle detrazioni a favore di chi lo paga.
Quando un mutuo è cointestato, ma non risulta cointestata anche la proprietà della casa (quindi parliamo di un mutuo cointestato con un unico proprietario dell’immobile), potrà beneficiare delle detrazioni degli interessi passivi soltanto la persona alla quale sono intestati sia il mutuo che la proprietà dell’immobile.
All’Ente che eroga il finanziamento non interessa la natura del rapporto che intercorre tra le persone. Quello che conta è il saldo puntuale della rata e la responsabilità finanziaria dei soggetti. Non ha importanza se la rata viene pagata da uno dei coniugi/partner oppure da entrambi, quello che conta è che venga pagata.
Mutuo cointestato: cosa succede in caso di insolvenza
Se per caso dovesse verificarsi un caso di insolvenza, la Banca agirà chiedendo il pagamento delle rate del mutuo cointestato ad entrambi gli intestatari. I cointestatari del mutuo sono infatti contemporaneamente mutuatari e datori di ipoteca e se le rate non vengono pagate, la casa sarà venduta all’asta. Essere quindi cointestatari di un mutuo, o diventarne garanti, costituisce un grosso rischio, da valutare attentamente, considerando che non ci si può facilmente svincolare da mutui o garanzie prestate.
Se temi una possibile insolvenza da parte del tuo coniuge/partner e la conseguente rivalsa su entrambi da parte della Banca, lasciati consigliare dal tuo legale che saprà indirizzarti verso altre soluzioni.
Mutuo cointestato e separazione consensuale
Le strade percorribili, ovviamente in base all’accordo tra le parti, che nella separazione consensuale è fondamentale, sono:
1) vendita dell’immobile
2) “uscita” di una delle parti dal mutuo con cessione della propria quota di immobile ed accollo del mutuo residuo all’altro
3) pagamento congiunto delle rate
Vendita della casa
La vendita dell’immobile è la strada più semplice perché permette di risolvere il problema alla radice. Si vende la casa, si estingue il mutuo, si cancella l’ipoteca e non c’è più la comproprietà tra le parti. Questa soluzione è spesso però difficilmente praticabile se vi sono figli e sia quindi prevista o auspicabile l’assegnazione della casa coniugale
Cessione della propria quota di immobile all’altra parte, che si accolla il mutuo
In questo caso è coinvolto anche un terzo soggetto, e cioè la Banca mutuataria, la quale dovrà dare il suo benestare. Questa soluzione necessita la presenza di un buon reddito da parte del soggetto che intende accollarsi il mutuo residuo, di un contratto di lavoro a tempo indeterminato ed eventualmente di un garante se richiesto dalla Banca. Questa ha infatti diritto di valutare se il soggetto richiedente è in grado di sostenere il costo delle rate di mutuo.
E’ quindi fondamentale informarsi in Banca PRIMA di procedere ad impegnarsi in tal senso in sede di separazione, onde evitare sorprese.
Al cedente, salvo diversi accordi, spetta il 50% delle rate pagate fino alla cessione (se effettivamente versate).
Pagamento congiunto delle rate
È comunque possibile continuare a pagare entrambi il mutuo, ognuno per la propria quota, basta precisarlo in sede di separazione consensuale. L’immobile rimarrà in comproprietà ed alla fine del mutuo dovrete decidere cosa farne.
Mutuo cointestato e separazione giudiziale
In caso di separazione giudiziale sarà il Giudice a decidere sulla questione del mutuo cointestato. Se ci sono figli minorenni , o maggiorenni ma non economicamente indipendenti, l’accollo del mutuo da parte del genitore non convivente può rientrare, a discrezione del magistrato, nelle spese di mantenimento della prole.