La separazione dei beni
Con il regime della separazione dei beni, ciascun coniuge rimane esclusivo proprietario dei beni acquistati personalmente sia prima che durante il matrimonio. In questo modo, marito e moglie, hanno il diritto di amministrare, ciascuno per suo conto, il proprio patrimonio, senza alcuna ingerenza da parte dell’altro coniuge.
La separazione dei beni è l’alternativa al regime di comunione legale dei beni che attualmente disciplina in via automatica i rapporti patrimoniali tra i coniugi. Pertanto, se si desidera attuare il regime di separazione dei beni, lo si deve esplicitamente chiedere.
Costituzione del regime patrimoniale di separazione dei beni
Il matrimonio instaura automaticamente il regime patrimoniale della comunione dei beni.
I coniugi possono però scegliere il regime della separazione dei beni. Questa scelta può essere fatta:
- al momento della celebrazione del matrimonio rendendo apposita dichiarazione al celebrante (Ufficiale di Stato Civile, Parroco o altro Ministro di culto);
- prima del matrimonio, tramite apposita convenzione stipulata da un notaio (la convenzione deve essere trasmessa e prodotta all’Ufficiale dello Stato Civile al momento della celebrazione o della trascrizione del matrimonio);
- dopo il matrimonio, con convenzione stipulata da un notaio e successivamente annotata a margine dell’atto di matrimonio.
Effetti della separazione dei beni
Con il regime della separazione dei beni ciascun coniuge conserva la proprietà, il godimento e l’amministrazione dei beni, acquistati prima o durante il matrimonio, di cui è titolare esclusivo.
La scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni non solleva però i coniugi dal contribuire al mènage familiare proporzionalmente alle singole capacità reddituali e di lavoro.
Prova della proprietà esclusiva dei beni
I coniugi che hanno optato per il regime della separazione dei beni possono provare con ogni mezzo la proprietà esclusiva dei beni.
La convivenza, infatti, genera, in ogni caso, una situazione di utilizzo comune di un ingente numero di beni, indipendentemente da chi ne è effettivamente proprietario. Inoltre, durante la convivenza i coniugi compiono molti acquisti per i quali non sempre è facile individuare, a distanza di tempo, chi sia stato l’acquirente.
Durante il matrimonio o la convivenza, ciascun coniuge ha il diritto di godere dei beni dell’altro, senza peraltro averne la proprietà. In caso di contrasto, si presume però che i beni siano comuni e quindi di proprietà di entrambi al 50%, a meno che uno dei due coniugi non riesca a dimostrare, con qualsiasi mezzo di prova, di esserne proprietario esclusivo, o titolare per una quota maggiore rispetto all’altro.
Se vi è un contrasto sulla proprietà di un immobile (casa, auto, …), il coniuge che desidera dimostrarne la proprietà sostenendo che l’altro coniuge, intestatario della stessa, sia solo un prestanome, deve dimostrarlo concretamente mostrando ad esempio i bonifici bancari a pagamento del bene provenienti da un proprio conto personale.
Il conto corrente cointestato in regime di separazione dei beni
In regime di separazione dei beni ognuno dei coniugi resta proprietario dei propri beni, comprese le somme depositate in banca.
Il conto corrente intestato al marito resta del marito e quello della moglie resta della moglie.
Nei rapporti con la banca, se vi è un conto cointestato tra coniugi in regime separazione di beni, sia il marito come la moglie possono prelevare dal conto la somma che desiderano, anche l’intero ammontare del conto.
La banca, da parte sua non può opporre ostacoli.
Nonostante la co-intestazione del conto corrente faccia presumere che ci sia stata l’intenzione di eseguire una donazione del 50% dello stesso all’altro coniuge, è sempre ammesso dimostrare il contrario. Si può provare che la co-intestazione nascondesse un intento simulatorio e che lo scopo perseguito fosse quello di volere agevolare il coniuge nell’eseguire operazioni bancarie.
Ad esempio, in una coppia sposata in regime di separazione dei beni, l’uomo cointesta alla moglie il suo conto corrente, sul quale gli vengono accreditati gli stipendi. Questo consente alla donna di prelevare dal bancomat quando ne ha bisogno per provvedere alle spese necessarie per la casa e la famiglia.
In simili circostanze, anche se formalmente il conto è cointestato ad entrambi i coniugi, il marito non è tenuto a versare la metà delle somme alla moglie, perché si tratta di una simulazione.