Infortunio sul lavoro causato da Covid-19
Se un lavoratore viene contagiato sul posto di lavoro dal Covid-19 il caso sarà trattato dall’INAIL come infortunio sul lavoro: questo è quanto stabilito dall’art. 42, comma 2 del decreto Cura Italia.
L’INAIL, con una nota prot n. 3675 del 17 marzo 2020, ha chiarito che:
il contagio dei sanitari, nonché del personale dipendente di strutture sanitarie esposto al contagio da Coronavirus Covid-19, è catalogabile come infortunio sul lavoro, e le conseguenti affezioni morbose devono essere istruite e trattate in sede amministrativa, come infortunio e non come malattia professionale. Il documento ha esteso il riconoscimento dell’indennizzo anche all’infortunio in itinere, avvenuto nel tragitto casa-lavoro.
La successiva circolare INAIL n. 13 del 3 aprile 2020 ha ribadito che tutti i casi accertati di COVID-19 sono equiparati agli infortuni sul lavoro se il contagio è avvenuto durante l’attività lavorativa o in itinere. Il tutto, in conformità con la precedente circolare INAIL n.74 del 23/11/1995, avente ad oggetto “Modalità di trattazione delle malattie infettive e parassitarie”. In tale circolare era stato disposto, di trattare i casi di epatite virale a trasmissione parenterale e di AIDS, come infortuni sul lavoro e non come malattie professionali non tabellate.
Nella circolare 74 del 23 novembre 1995 l’INAIL aveva all’epoca menzionato, tra le altre, anche l’infezione da virus Ebola, che appare particolarmente attinente al contagio da Covid-2019.
Come avviene la gestione degli infortuni sul lavoro?
Il danneggiato, od i suoi eredi, dovrà fornire adeguata prova dell’infortunio sul lavoro subito e dovrà dimostrare:
- di essere in possesso di indagini di laboratorio specifiche per la patologia denunciata;
- di aver svolto mansioni che hanno comportato l’effettivo rischio di contrarre la malattia denunciata come di origine professionale;
- che vi è stata la presenza di identica infezione nei colleghi di lavoro, o nelle persone assistite;
- l’assenza di rischio extra lavorativo con assenza di identica infezione in familiari o ambienti extra lavorativi frequentati;
- descrivere con la massima precisione possibile il momento del contagio o l’occasione di contagio, ed i tempi di comparsa dei sintomi dell’infezione.
La persona danneggiata dovrà poi procedere ad un accertamento medico-legale, basato possibilmente su esami strumentali e diagnosi certe (tamponi, esami strumentali, TAC ad alta risoluzione, prescrizione di cure mediche … ), volto ad accertare l’avvenuto contagio, la valutazione del rischio epidemiologico in relazione all’attività lavorativa, l’esame clinico, anamnestico e circostanziale per capire se il contagio ed i successivi residui postumi invalidanti possano essere o meno ricondotti all’attività lavorativa.
Dovrà altresì dimostrare quando l’infezione si è esteriorizzata e manifestata con la comparsa dei primi sintomi propri del Covid-19, quali tosse, febbre alta, difficoltà respiratorie.
La tutela INAIL si applica anche ad altre categorie che operano in costante contatto con l’utenza come i lavoratori impiegati in front-office e alla cassa, gli addetti alle vendite/banconisti, il personale non sanitario degli ospedali con mansioni tecniche, di supporto, di pulizie e gli operatori del trasporto infermi.
In ogni caso la responsabilità può comunque gravare sugli imprenditori. Il riconoscimento del Coronavirus come infortunio sul lavoro, qualora venga fornita la prova che sia stato contratto in ambito lavorativo, può infatti legittimare la richiesta di risarcimento del danno differenziale rispetto al riconoscimento dell’indennizzo percepito dall’INAIL per tutti i lavoratori assicurati all’INAIL.
Il datore di lavoro è anche potenzialmente esposto anche alla responsabilità penale per i reati di lesioni ai sensi dell’art. 590 c.p. e omicidio colposo ai sensi dell’art. 589 c.p., aggravati dalla violazione delle norme antinfortunistiche, laddove non abbia adottato le misure necessarie a prevenire il rischio di contagio, cagionando così la malattia o morte del lavoratore
Come funziona la tutela INAIL?
ll termine iniziale della tutela decorre dal primo giorno di astensione dal lavoro, attestato dalla certificazione medica per avvenuto contagio, ovvero dal primo giorno di astensione dal lavoro coincidente con l’inizio della quarantena, sempre per contagio da Covid-19.
Il medico certificatore deve predisporre e trasmettere telematicamente all’INAIL il certificato medico d’infortunio. Permane inoltre l’obbligo di denuncia/comunicazione di infortunio per il datore di lavoro, quando viene a conoscenza del contagio occorso al lavoratore. In caso di decesso, ai familiari spetta anche la prestazione economica una tantum del Fondo delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, prevista anche per i lavoratori non assicurati con l’INAIL.
L’infortunio in itinere (e cioè i casi di contagio da Covid-19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro) può essere riconosciuto anche se si utilizza il mezzo privato.
Poiché il rischio di contagio è molto più probabile a bordo di mezzi pubblici affollati, per tutti i lavoratori addetti allo svolgimento di prestazioni da rendere in presenza è considerato necessitato l’uso del mezzo privato, in deroga alla normativa vigente e fino al termine dell’emergenza epidemiologica.
La circolare INAIL fornisce chiarimenti anche sulla sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per le richieste delle prestazioni INAIL nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il primo giugno 2020, disposta dal decreto Cura Italia dello scorso 17 marzo. La sospensione si applica anche alle richieste di rendita in caso di morte in conseguenza di infortunio e alle domande di revisione delle rendite per inabilità permanente, per infortunio e/o malattia professionale.
Cosa succede se l’INAIL non risarcisce
Di fronte al rifiuto dell’INAIL, il lavoratore sarà costretto ad agire dinanzi al Tribunale al fine di vedersi riconoscere e dichiarare che l’infortunio (contagio) è avvenuto in occasione di lavoro e che ha riportato postumi permanenti (per insufficienza respiratoria cronica, deficit ventilatorio o altra patologia post infettiva) riconducibili all’infortunio. Tali postumi gli cagionano un grado complessivo di menomazione dell’integrità psico-fisica, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs 38/2000, con conseguente diritto a vedersi corrispondere dall’INAIL, sin dalla domanda, l’indennizzo per il danno biologico e/o la rendita da inabilità permanente. In caso di decesso, gli eredi potranno agire per il riconoscimento della rendita a superstiti.
Per gli operatori sanitari, opera una presunzione di origine professionale del contagio da Coronavirus, estesa anche per attività che comportano il costante contatto con l’utenza, come quelle dei cassieri, degli addetti alle vendite e dei trasportatori (circolare Inail 13/2020). L’assicurazione INAIL copre anche il periodo quarantena.