Lo sfratto per morosità si applica sia agli immobili abitativi che a quelli commerciali e ha, solitamente, dei tempi relativamente brevi.
Lo sfratto per morosità è un procedimento speciale che la legge mette a disposizione del proprietario per liberare l’immobile quando l’inquilino smetta di pagare il canone di locazione e/o le spese accessorie alle scadenze stabilite. Lo sfratto per morosità si applica sia agli immobili abitativi che a quelli commerciali e ha, solitamente, dei tempi relativamente brevi.
La procedura di sfratto richiede l’intervento dell’Avvocato, a cui suggeriamo di conferire incarico il più velocemente possibile. Infatti, il danno che crea la morosità dell’inquilino al proprietario non è solo quello dei canoni non pagati; infatti fino a quando lo sfratto non sarà convalidato il proprietario pagherà anche le tasse sui canoni non ricevuti. Ciò che poi di solito accade è che l’inquilino moroso smette del tutto di versare i canoni di locazione non appena lo sfratto ha inizio, accumulando altri debiti nei confronti del proprietario. Questi ultimi, non sempre si possono recuperare.
Se si agisce in modo rapido, il danno economico può essere contenuto e sarà anche più facile poter eventualmente recuperare gli arretrati.
Presupposti della procedura di sfratto per morosità USO ABITATIVO
Sono due i presupposti essenziali per poter accedere alla procedura di sfratto per morosità:
esistenza di regolare contratto (scritto) di locazione immobiliare ad uso abitativo debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate;
mancato pagamento del canone di locazione, la cui misura, per gli immobili a uso abitativo, è stabilita in una mensilità decorsi venti giorni dalla scadenza prevista o nel mancato pagamento degli spese condominiali (oneri accessori) quando l’importo non pagato superi quello di due mensilità di canone di affitto.
Presupposti della procedura di sfratto per morosità USO COMMERCIALE
Anche per gli sfratti per morosità di locali ad uso commerciali ci sono due presupposti essenziali:
esistenza di regolare contratto (scritto) di locazione immobiliare a uso commerciale debitamente registrato all’Agenzia delle Entrate;
mancato pagamento di un importo di non scarsa importanza (art. 1455 c.c.). In questo caso sarà il Giudice a valutare in concreto l’importanza dell’inadempimento del conduttore.
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